Polizze catastrofali, rinvii in base alla dimensione dell’impresa


Polizze catastrofali, rinvio a misura d’impresa: ok alla proroga del termine dell’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura di danni a terreni, fabbricati e aziende industriali e commerciali causati da calamità naturali, dal 31 marzo scorso al primo ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni e al 31 dicembre 2025 per piccole e microimprese.

Per le grandi imprese è invece confermato il termine del 31 marzo scorso, ma con un periodo transitorio di 90 giorni in cui queste imprese non sono esposte a nessuna sanzione in caso di inadempimento dell’obbligo, il che le mette al riparo dai rischi fino al 30 giugno prossimo.

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L’Aula del Senato ha approvato con 78 voti favorevoli, nessun contrario e 53 astenuti (opposizioni) il decreto legge 39/2025 con le “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

Il testo, già approvato dalla Camera, andava convertito in legge entro il 30 maggio.

Il perimetro dell’obbligo di stipula delle polizze

La sottoscrizione delle polizze è condizione per accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. L’obbligo di stipulare le polizze riguarderà “esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a un periodo in cui il titolo edilizio non era obbligatorio”.

Potranno essere assicurati anche “gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono”.

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Gli immobili sanati 

La nuova disciplina considera “non assicurabili” gli immobili gravati da abusi o irregolarità ma che non siano oggetto di sanatoria o condoni.

Per tali beni, che la stessa norma definisce come “non assicurabili”, non spettano “indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali“.

Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile, ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili, ovvero di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.

Se l’imprenditore assicura beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario l’avvenuta stipula della polizza, l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene.

Il valore della franchigia

Le polizze a copertura dei rischi catastrofali conterranno un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno, ma questo limite non si applicherà a grandi imprese, controllate e collegate purché, tra l’altro, stipulino un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo.

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