La stretta sulle detrazioni per i familiari a carico si estende ad altre disposizioni


Con la circolare n. 4 del 16 maggio scorso, § 1.3, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR, introdotta dall’art. 1 comma 11 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).

Per quanto riguarda i figli fiscalmente a carico, per effetto delle modifiche alla lettera c) dell’art. 12 comma 1 del TUIR, le detrazioni IRPEF spettano in relazione:
– ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
– a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92.

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In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con almeno 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021.

Poiché le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, secondo l’Agenzia ne consegue che, con riferimento ai figli non disabili, la detrazione spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.

Rispetto alla precedente disciplina, è ora prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
– il contribuente che convive con il figlio del coniuge deceduto beneficia solo della detrazione per figli a carico, senza possibilità di fruire, laddove più conveniente, della detrazione prevista per il coniuge a carico, in quanto limitata ai figli del contribuente;
– la detrazione per figli a carico spetta, in presenza dei requisiti, anche in relazione all’altro genitore (in vita) del medesimo figlio del coniuge deceduto; in tale caso, la ripartizione della detrazione tra il contribuente convivente con il figlio del coniuge deceduto e l’altro genitore non convivente segue le regole ordinarie previste dalla disciplina fiscale;
– la possibilità di applicare la detrazione per il coniuge a carico non si applica al genitore superstite che non convive con il figlio, in quanto non è l’unico soggetto ad avere diritto alle detrazioni per il figlio a carico.

Per quanto riguarda le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico di cui alla lettera d) dell’art. 12 comma 1 del TUIR, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, per effetto della L. 207/2024 viene stabilito che spettano solo in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

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In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori, nonni o bisnonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.
Diventa inoltre indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 esplicano effetti anche sulle altre disposizioni che rinviano ai soggetti di cui all’art. 12 del TUIR, fatto salvo, con riferimento ai figli, quanto già previsto dal comma 4-ter del medesimo art. 12, il quale stabilisce che, ai “fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione”. Tale disposizione, infatti, può ora essere estesa anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni, senza disabilità accertata.

Impatto sulle deduzioni/detrazioni per oneri e sul welfare aziendale

Pertanto, l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di welfare riconosciute dal datore di lavoro in favore dei figli del dipendente, e la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei figli, continuano ad applicarsi a prescindere dai requisiti anagrafici di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 12 del TUIR, fermo restando, ove richiesto, il rispetto del requisito reddituale di cui al successivo comma 2.

In relazione agli altri familiari (diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli), invece, secondo quanto indicato nella circ. n. 4/2025 (§ 1.3, 2.1 e 2.2), dal 1° gennaio 2025 le disposizioni in materia di deduzioni/detrazioni per oneri e di welfare aziendale sono applicabili solo più con riferimento agli ascendenti conviventi con il contribuente.



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